IL TRIBUNALE

    Nella  causa  in  grado  d'appello  promossa dall'I.n.p.s. contro
  Negro Irma;
    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Con  ricorso  depositato  il  4  aprile 1996 l'I.n.p.s. proponeva
  appello  avverso  la  sentenza n. 44/96 del pretore di Treviso che,
  accogliendo   parzialmente  il  ricorso  proposto  da  Negro  Irma,
  riconosceva il diritto della ricorrente a conservare il trattamento
  di  integrazione al minimo sulla pensione diretta, come determinato
  al  30  settembre  1983,  sino  al  31  dicembre  1984, condannando
  l'I.n.p.s.  a  corrisponderle  le  somme  maturate,  maggiorate  di
  interessi  e  rivalutazione, dal centoventunesimo giorno successivo
  alla presentazione della domanda in via amministrativa. L' I.n.p.s.
  chiedeva l'integrale riforma dell'impugnata sentenza, rilevando che
  nulla  spettava  all'appellata a seguito dell'entrata in vigore del
  d.-l.  26  marzo  1996  che  all'art. 1, aveva privato di effetti i
  provvedimenti  giurisdizionali,  come  la  sentenza  impugnata, non
  ancora  passati in giudicato, stabilendo altresi' la non decorrenza
  di  interessi e rivalutazione sugli importi maturati al 31 dicembre
  1995.
    L'appellata  -  ritualmente  costituita  - contestava i motivi di
  gravame,  chiedendone  il  rigetto,  in  via  subordinata chiedendo
  l'inapplicabilita'    della    normativa    sopravvenuta    perche'
  contrastante   con   gli   artt.  3,  24,  25,  102,  e  104  della
  Costituzione.
    All'udienza   del   22   giugno   1999   l'I.n.p.s.  chiedeva  la
  dichiarazione  di  estinzione  del giudizio con compensazione delle
  spese, alla luce dell'art. 36 comma 5 della legge n. 448/1998.
    Ritiene  il  tribunale  che  l'art.  1  commi  181  e  182  legge
  n. 662/1996  e  l'art.  36  comma  5  legge  n. 448/1998 presentino
  profili d'incostituzionalita' con riferimento agli artt. 3, 24 e 38
  della Costituzione.
    La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn.
  103/1995  e 123/1987) ha sancito la legittimita' di norme che hanno
  disposto l'estinzione dei giudizi pendenti, quando "tale previsione
  e' coerente col carattere sostanzialmente sattisfattivo della nuova
  legge  rispetto  alle  pretese  fatte  valere  dinanzi ai giudici a
  quibus".
    La normativa in esame, viceversa, nel prendere atto di un diritto
  gia'  sorto  in capo ai pensionati per effetto delle sentenze della
  Corte   costituzionale  n. 495/1993  e  n. 240/1994,  si  limita  a
  regolarne  le  modalita' di adempimento in senso deteriore rispetto
  alle norme generali.
    Lungi  dal  produrre  un arricchimento della situazione giuridica
  soggettiva   del  creditore,  dunque,  incide  su  tale  situazione
  determinando  una  dilazione  dei  tempi  di  adempimento  (con  la
  previsione del pagamento degli arretrati in sei annualita': art. 1,
  comma  181 legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3-bis legge
  n. 140/1997), la compressione della misura del soddisfacimento (con
  riferimento alla misura degli interessi, liquidati forfettariamente
  nel 5% complessivo per una mora ultradecennale):
        art. 1,   comma   182  legge  n. 662/1996,  (come  da  ultimo
  modificato  dell'art. 36  comma  1 legge n. 448/1998), l'esclusione
  della  conseguenza  legale  dell'accoglimento  delle  pretese fatte
  valere  in  giudizio e fondate su situazione giuridica perfezionata
  anteriormente  all'entrata  in  vigore  della  normativa  in  esame
  (compensazione delle spese: art. 36 comma 5 legge n. 448/1998).
    Ne   risulta   la   violazione   dei   seguenti   articoli  della
  Costituzione:
        art.  3,  in  quanto  si  introduce  un trattamento diverso e
  peggiorativo,  che  non  trova  giustificazione  in  diversita'  di
  situazione  giuridica,  per i crediti dei pensionati con il diritto
  alla c.d. cristallizzazione;
        art.  24,  poiche'  e'  vanificato  il  diritto  di  agire in
  giudizio  per  la  tutela  integrale  del  diritto sostanziale e di
  ottenere  la  conseguente rifusione delle spese sostenute (cio' che
  costituisce  estrinsecazione  della  previsione  costituzionale del
  diritto  di  difesa),  con  l'ulteriore  rischio,  conseguente alla
  dichiarazione  di  estinzione,  di  vedersi  opporre  poi  - in via
  amministrativa  -  dall'I.n.p.s.  argomentazioni  ed  eccezioni (ad
  es.:superamento  del  limite  reddituale) gia' dedotte nel giudizio
  dichiarato  estinto  e  non  incise  dalle disposizioni della nuova
  normativa;
        art.   38,   in  quanto  sono  compresi  diritti,  di  natura
  previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale.
    Le  norme  indicate  regolano la fattispecie dedotta nel presente
  giudizio,  sicche'  la  questione di legittimita' appare rilevante,
  oltreche' non manifestatamente infondata.